
Il patto di famiglia è uno strumento utilizzato per "passare", con certe garanzie successorie, l'azienda e/o le partecipazioni ad uno o più figli, non al coniuge, tacitando gli altri eredi legittimari (coniuge ed altri figli) con delle assegnazioni, in assenza di una eventuale esplicita rinuncia, non tassata.
La liquidazione agli eredi legittimari spetta al figlio assegnatario.
Può questi essere sostituito dal disponente, richiamandosi anche alla relazione al disegno di legge, che appunto così anche prevedeva?
Ove questo fosse ritenuto possibile, è evidente che si pone la problematica della valutazione dell'azienda e/o delle azioni o quote societarie . Questa, ai fini del patto famiglia, deve avere come riferimento la data della stipula dello stesso patto di famiglia. Se la liquidazione è effettuata dal disponente, si potranno porre evidenti problemi all'apertura della successione.
Infatti dapprima si dovrà determinare il valore dei beni oggetto della liquidazione (azienda e/o partecipazioni), dopodiché si dovranno calcolare le correlate quote spettanti ai legittimari per legge ed infine determinare le modalità di liquidazione (denaro...
[continua sul sito]