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comunicazioni – Studio Paolisso & Partners
In relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre DM datati 6.10.2021, i quali approvano i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione, rispettivamente,


del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1 co. 189 – 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 30.12.2020 n. 178, Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali
del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200,... [continua sul sito]
A seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nelle zone interessate, hanno sospeso gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.
Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.
Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.
Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute... [continua sul sito]
A seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nelle zone interessate, hanno sospeso gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.
Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.
Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.
Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute... [continua sul sito]
L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la guida COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI.
La guida mette in rilievo le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d'accordo con quanto riportato nell'avviso.

Ricordiamo che nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, l'imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; in questi casi il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e... [continua sul sito]
L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul suo sito internet la guida COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI.
La guida mette in rilievo le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non è d'accordo con quanto riportato nell'avviso.

Ricordiamo che nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, l'imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; in questi casi il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e... [continua sul sito]
Con il provvedimento del 28 marzo 2019 il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato istruzioni in merito a segnalazioni oggettive da inviarsi da parte di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP), succursali in Italia degli intermediari prima indicati e Poste Italiane spa. Nessun nuovo obbligo viene imposto a carico dei professionisti.

In pratica i soggetti di cui sopra invieranno in via telematica entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento i dati del cliente (o dell'esecutore) per operazioni (attive/versamenti - passive/prelevamenti) il cui totale, nel mese di riferimento sia pari o superiore ai 10.000 euro, anche se realizzate con più operazioni singolarmente pari o superiori ai 1.000= euro, inoltre si sommano le operazioni effettuate dal cliente quale "cliente" e quale esecutore (in pratica per un amministratore di società si sommeranno le operazioni che tale amministratore ha eseguito sui propri conti personali oltre a quelle che ha eseguito sui conti e/o rapporti della società) e nel caso di soggetto collettivo (nell'esempio di prima di società) le sole operazioni della... [continua sul sito]