
Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.
Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.
Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d'imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute... [continua sul sito]