Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/paolisso.com/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
crediti – Studio Paolisso & Partners
Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

imprese energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022);
imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022);
imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022);
imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022);
imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022);
imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022);
imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022);
imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022);
imprese energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
imprese gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
imprese non energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
imprese... [continua sul sito]
In relazione ad alcuni incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto una comunicazione di dati al Ministero dello Sviluppo economico al fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. In attuazione di tali disposizioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha quindi pubblicato sul proprio sito Internet tre DM datati 6.10.2021, i quali approvano i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione, rispettivamente,


del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1 co. 189 – 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 30.12.2020 n. 178, Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 – Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali
del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200,... [continua sul sito]
Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:


credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020;
credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L. 160/2019 e ss.mm.ii.;
credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017 e ss.mm.ii.


Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

I decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di mancato invio del modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti... [continua sul sito]
Il cosiddetto Decreto Cura Italia, D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L 24 aprile 2020, n.27, all'art. 55 disciplina il credito d'imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della liquidità.
E' previsto che "qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile [...]".
L'agevolazione, già prevista per le imprese del Mezzogiorno, è stata quindi ampliata a tutto il territorio nazionale.
I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
La disposizione permette di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale... [continua sul sito]
Oggetto dell'interpello: contribuente in regime dei minimi che aveva cessato l'attività e la partita iva nel 2017 e che ha incassato nel 2019 crediti derivanti da prestazioni 2017 con emissione della fattura nel 2017 - i compensi non erano stati indicati nella dichiarazione dei redditi del 2017 in quanto non incassati. Al contribuente è pervenuta la certificazione dei compensi percepiti nel 2019 ma non può indicare tali compensi nel quadro LM di Unico 2020 in quanto la partita iva risulta cessata nel 2017.

Parere dell'Agenzia delle Entrate:
viene rammentato che con circolare 17/E del 20 maggio 2012 veniva indicato che veniva ammessa la possibilità per i contribuenti minimi ma anche per i contribuenti forfetari di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria (in parole semplici nella dichiarazione del 2017 il contribuente avrebbe potuto indicare a tassazione anche l'importo delle fatture non incassate). Non avendo più partita iva il contribuente nel modello Unico 2020 indicherà il compenso come reddito diverso, quadro RL rigo RL 15.
[continua sul sito]
L'art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio;
il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio;
il credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.

In caso di cessione:

la responsabilità per l'esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
il cessionario risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

E' un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d'imposta da Ecobonus e Sismabonus, l'Amministrazione finanziaria aveva... [continua sul sito]
L'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione:

il comma 1 ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
il comma 2 ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate. In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:

l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta;
... [continua sul sito]
Secondo quanto previsto dall'articolo 72 bis DPR 29.09.1973, n. 602, Agenzia delle Entrate Riscossione può impartire direttamente al terzo (l'istituto di credito, in questo caso) l'ordine di pagare il credito al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. La procedura di pignoramento esattoriale del conto corrente non segue, pertanto, le regole ordinarie disposte dall'articolo 543 del codice di procedura civile. Ci si chiede quali azioni possa intraprendere il contribuente per opporsi all'esproprio forzato delle disponibilità depositate presso l'Istituto di Credito e la giurisdizione competente (1).
Le DIVERSE TIPOLOGIE DI OPPOSIZIONI
Una volta ricevuto l'atto di pignoramento da parte del Concessionario della riscossione emesso ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, il contribuente, se ritiene il provvedimento viziato, può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 C.P.C.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. può essere avanzata solo per motivi riguardanti la pignorabilità dei beni.
Per esempio:
a) pignoramento della prima abitazione,
b) pignoramento di... [continua sul sito]