In sede di conversione in legge del D.L. n. 51/2023 (Legge n. 87/2023), è stata introdotta la proroga al 20 luglio 2023, già annunciata con il comunicato stampa del MEF del 14 giugno 2023, dei termini scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.
I versamenti delle imposte possono quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
La proroga riguarda i versamenti:

delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti il 30 giugno 2023,
dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti… [continua sul sito]

L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto “PNRR-2”), ha abrogato una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).

Dal 1° luglio 2022, per o soggetti minimi e forfettari vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.

I soggetti interessati

L’art. 18 del DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) ha previsto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2 DL 98/2011) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica,… [continua sul sito]

Oggetto dell’interpello: contribuente in regime dei minimi che aveva cessato l’attività e la partita iva nel 2017 e che ha incassato nel 2019 crediti derivanti da prestazioni 2017 con emissione della fattura nel 2017 – i compensi non erano stati indicati nella dichiarazione dei redditi del 2017 in quanto non incassati. Al contribuente è pervenuta la certificazione dei compensi percepiti nel 2019 ma non può indicare tali compensi nel quadro LM di Unico 2020 in quanto la partita iva risulta cessata nel 2017.

Parere dell’Agenzia delle Entrate:
viene rammentato che con circolare 17/E del 20 maggio 2012 veniva indicato che veniva ammessa la possibilità per i contribuenti minimi ma anche per i contribuenti forfetari di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria (in parole semplici nella dichiarazione del 2017 il contribuente avrebbe potuto indicare a tassazione anche l’importo delle fatture non incassate). Non avendo più partita iva il contribuente nel modello Unico 2020 indicherà il compenso come reddito diverso, quadro RL rigo RL 15.
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, sarebbe in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
In occasione di una analoga proroga, già nel 2019, era stato precisato che ne possono beneficiare tutti i contribuenti che, contestualmente:

esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Laddove vi siano queste condizioni, risultano interessati dalla proroga… [continua sul sito]