
il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio;
il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio;
il credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.
In caso di cessione:
la responsabilità per l'esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
il cessionario risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
E' un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d'imposta da Ecobonus e Sismabonus, l'Amministrazione finanziaria aveva... [continua sul sito]