
alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:
i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.L’obbligo di... [continua sul sito]