I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare entro il prossimo 28 febbraio la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2022.Sono, però, esonerati i soggetti che non sono tenuti:

alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:

i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.L’obbligo di… [continua sul sito]

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell’assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, derogando alle disposizioni normative e all’eventuale mancanza di una previsione statutaria.
Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall’ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l’efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.
In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.
Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali… [continua sul sito]

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell’assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, derogando alle disposizioni normative e all’eventuale mancanza di una previsione statutaria.
Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall’ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l’efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.
In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.
Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali… [continua sul sito]