Con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19, il Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto che:

in deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può sempre essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione… [continua sul sito]

Con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19, il Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto che:

in deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può sempre essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione… [continua sul sito]

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell’assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, derogando alle disposizioni normative e all’eventuale mancanza di una previsione statutaria.
Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall’ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l’efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.
In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.
Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali… [continua sul sito]

Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell’assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, derogando alle disposizioni normative e all’eventuale mancanza di una previsione statutaria.
Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall’ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l’efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.
In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.
Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali… [continua sul sito]