Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.
Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici.
Da quest’anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall’Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.
Un provvedimento, firmato il 29 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia Entrate, ha definito le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello.
Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente,… [continua sul sito]
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2022 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2023.
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione… [continua sul sito]
l DPCM 5 gennaio 2023 ha approvato la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 242 del 6 dicembre 2022; l’Autorità era stata istituita ai sensi della lettera b), comma 6, articolo 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e prevedeva inoltre che l’attività dell’Autorità venisse finanziata con contributo a carico delle ditte operanti nel settore dei trasporti (aereo, marittimo, terrestre etc.), contributo determinato sino ad un massimo dell’ 1 per mille del fatturato. L’ Autorità ha quindi fissato l’importo del contributo 2023 in misura pari allo 0,5 per mille del fatturato.
A tale obbligo sono tenute, tra l’altro, le imprese di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e vengono individuate le imprese di trasporto merci su strada quelle che presentano le seguenti caratteristiche:
hanno, al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;
almeno uno di tali veicoli effettua un servizio di… [continua sul sito]
I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare entro il prossimo 28 febbraio la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2022.Sono, però, esonerati i soggetti che non sono tenuti:
alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:
i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.L’obbligo di… [continua sul sito]
L’art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2022.
La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Non… [continua sul sito]
Il comma 679 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) dispone che la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del D.P.R. 917/86 spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 241/1997; il successivo comma 680 prevede che tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (inclusi gli occhiali, apparecchi acustici, lenti a contatto etc.) nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (es. ASL) o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La disposizione di cui al comma 679 circa il pagamento “tracciabile” è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 19 della Legge 160/2019; nell’informativa di studio n. 2/2020 davamo notizia di un emendamento che prevedeva che il suindicato obbligo fosse posticipato alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° aprile 2020, emendamento che non ci risulta approvato; critiche erano… [continua sul sito]
Con il messaggio n. 4231 del 12 novembre 2020 L’INPS comunica quali sono i pensionati tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019:
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione dei i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019 unicamente i seguenti soggetti:
i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
i titolari di pensione di vecchiaia.
i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza… [continua sul sito]
Con il provvedimento n. 183002 del 30 aprile, l’Agenzia Entrate ha definito le modalità di accesso per il 2020 alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.
Sono state introdotte delle novità legate alle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da coronavirus.
Il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020) è stato infatti differito dal 15 aprile al 5 maggio 2020.
A partire da martedì 5 maggio 2020, i contribuenti e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. In particolare, saranno disponibili le informazioni relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti nell’Anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.
Per accedere alla dichiarazione precompilata, disponibile sull’area autenticata del sito dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono utilizzare:
Con nota 224124 del 19.12.2019 l’Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al IV trimestre 2019.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto ai fini dell’ottenimento del beneficio relativo al IV trimestre 2019 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.
Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nel frontespizio della dichiarazione è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di… [continua sul sito]
