Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021  sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.

A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS.

Dopo quest’ultima implementazione dei soggetti chiamati a trasmettere i dati al Sistema TS, il quadro completo delle spese sanitarie che saranno presenti nelle dichiarazioni precompilate 2022, riferimento anno d’imposta 2021, è il seguente:

a. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

b. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

c. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

d. servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
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Il comma 679 dell’articolo 1  della Legge di bilancio 2020 (legge  27 dicembre 2019 n. 160) dispone che la detrazione  dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del D.P.R. 917/86 spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. 241/1997; il successivo comma 680 prevede che tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici (inclusi gli occhiali, apparecchi acustici, lenti a contatto etc.) nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (es. ASL)  o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La disposizione di cui al comma 679 circa il pagamento “tracciabile” è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 19 della Legge 160/2019; nell’informativa  di studio n. 2/2020 davamo notizia di un emendamento che prevedeva che il suindicato obbligo fosse posticipato alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° aprile 2020, emendamento che non ci risulta approvato; critiche erano… [continua sul sito]

Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2020, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

Aziende sanitarie locali (ASL);
aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
policlinici universitari;
farmacie pubbliche e private;
presidi di specialistica ambulatoriale;
strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
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Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2020, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

Aziende sanitarie locali (ASL);
aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
policlinici universitari;
farmacie pubbliche e private;
presidi di specialistica ambulatoriale;
strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
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La fatturazione elettronica
L’articolo 15 del D.L. 124/2019 proroga a tutto il 2020 il divieto di emettere la fattura elettronica in ambito sanitario, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, si tratta in pratica del divieto di emettere la FTE nei confronti di soggetti “privati”, rammentando che il D.L. 14/12/2018 n. 135 (art. 9 bis comma 2) aveva inoltre previsto che il divieto si applicava anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione di corrispettivi per le prestazioni sanitarie
Il comma 2 dell’art. 15 del D.L. 124/2019 va invece a modificare l’art. 2 comma 6 quater del D.lgs. 5/8/2015 n. 127: per quanto di nostra comprensione dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria effettueranno l’invio dei dati con l’utilizzo dei “nuovi registratori di cassa” in grado di trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; considerato la tipologia dei dati da trasmettere e le codifiche… [continua sul sito]

La fatturazione elettronica
L’articolo 15 del D.L. 124/2019 proroga a tutto il 2020 il divieto di emettere la fattura elettronica in ambito sanitario, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, si tratta in pratica del divieto di emettere la FTE nei confronti di soggetti “privati”, rammentando che il D.L. 14/12/2018 n. 135 (art. 9 bis comma 2) aveva inoltre previsto che il divieto si applicava anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione di corrispettivi per le prestazioni sanitarie
Il comma 2 dell’art. 15 del D.L. 124/2019 va invece a modificare l’art. 2 comma 6 quater del D.lgs. 5/8/2015 n. 127: per quanto di nostra comprensione dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria effettueranno l’invio dei dati con l’utilizzo dei “nuovi registratori di cassa” in grado di trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; considerato la tipologia dei dati da trasmettere e le codifiche… [continua sul sito]