L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, ha reso noto che, in via esclusiva, per i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, è concessa una riapertura dei termini con riferimento all’aspetto connesso alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al 2° semestre 2019, consentendo che la stessa avvenga in assenza di sanzioni se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente entro il 30 aprile 2020.
Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e per la precisione il comma 6-ter, ha disposto per i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a euro 400.000 l’obbligo alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l’obbligo “diffuso” a carico di tutti i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020.
Tale obbligo poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore… [continua sul sito]

Dal 1° gennaio 2020 tutti i contribuenti che emettono scontrini e ricevute fiscali dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi in modalità telematica; per adempiere a tale obbligo l’operatore può installare un registratore di cassa telematico (RT), un server RT oppure può utilizzare il web service dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui venga installato un registratore di cassa telematico, occorre prima di tutto provvedere, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, ad effettuare l’accreditamento come “ESERCENTE” ed il download del QrCode da applicare al registratore (RT); da questo momento lo stato di detto RT sarà “ATTIVATO”.

Dal momento in cui il registratore (RT) effettuerà la sua prima trasmissione dei dati, lo stato sarà quello di “IN SERVIZIO”.

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019 ha definito le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

In particolare sono state previste le cosiddette “procedure di emergenza” per gestire principalmente tre… [continua sul sito]

Dal 1° gennaio 2020 tutti i contribuenti che emettono scontrini e ricevute fiscali dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi in modalità telematica; per adempiere a tale obbligo l’operatore può installare un registratore di cassa telematico (RT), un server RT oppure può utilizzare il web service dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui venga installato un registratore di cassa telematico, occorre prima di tutto provvedere, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, ad effettuare l’accreditamento come “ESERCENTE” ed il download del QrCode da applicare al registratore (RT); da questo momento lo stato di detto RT sarà “ATTIVATO”.

Dal momento in cui il registratore (RT) effettuerà la sua prima trasmissione dei dati, lo stato sarà quello di “IN SERVIZIO”.

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019 ha definito le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

In particolare sono state previste le cosiddette “procedure di emergenza” per gestire principalmente tre… [continua sul sito]

Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e sostituita dal documento commerciale (ex scontrino) con una serie di problematiche che abbiamo evidenziato in precedenti scritti, come da link a fondo pagina. Affrontiamo quindi il caso di artigiani che, secondo il nostro parere, possono non dotarsi di registratore telematico (RT) e non emettere il documento commerciale ma assolvere agli obblighi secondo quanto di seguito indicato, si sottolinea a nostro parere. Abbiamo ritenuto di utilizzare termini più semplici possibili, al fine di consentire anche ai non addetti ai lavori di comprendere il significato e le procedure di seguito illustrate.

L’articolo 22 del DPR 633/72 (Legge Iva) prevede che l’emissione delle fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto (es. negozi), per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar etc.), per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (agenzie pratiche auto, laboratorio di cornici, laboratorio riparazioni piccoli elettrodomestici), in forma ambulante o nell’abitazione del cliente (manutenzione caldaia, idraulico, elettricista, riparazione elettrodomestici etc.).

Perché non è obbligatoria: il legislatore ha voluto evitare che per un semplice caffè dovesse essere emessa fattura, è una norma di semplificazione… [continua sul sito]

Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e sostituita dal documento commerciale (ex scontrino) con una serie di problematiche che abbiamo evidenziato in precedenti scritti, come da link a fondo pagina. Affrontiamo quindi il caso di artigiani che, secondo il nostro parere, possono non dotarsi di registratore telematico (RT) e non emettere il documento commerciale ma assolvere agli obblighi secondo quanto di seguito indicato, si sottolinea a nostro parere. Abbiamo ritenuto di utilizzare termini più semplici possibili, al fine di consentire anche ai non addetti ai lavori di comprendere il significato e le procedure di seguito illustrate.

L’articolo 22 del DPR 633/72 (Legge Iva) prevede che l’emissione delle fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto (es. negozi), per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar etc.), per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (agenzie pratiche auto, laboratorio di cornici, laboratorio riparazioni piccoli elettrodomestici), in forma ambulante o nell’abitazione del cliente (manutenzione caldaia, idraulico, elettricista, riparazione elettrodomestici etc.).

Perché non è obbligatoria: il legislatore ha voluto evitare che per un semplice caffè dovesse essere emessa fattura, è una norma di semplificazione… [continua sul sito]

Ci riferiamo al caso degli artigiani che operano nel settore delle riparazioni auto, ma il caso è analogo ad altre tipologie di prestazioni di artigiani (idraulici, elettricisti etc.etc.). Sino al 31 dicembre 2019 gli operatori nel settore delle riparazioni auto (meccanici, elettrauto etc.) emetteranno ricevuta fiscale.

Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e gli operatori del settore saranno soggetti all’obbligo di rilascio del c.d. “documento commerciale” (praticamente lo scontrino, tanto per capirci) ed alla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi (cioè degli scontrini), dotandosi di apposito registratore di cassa con cui emettere, appunto, gli scontrini ed effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli incassi giornalieri. Data l’istituzione della c.d. “lotteria degli scontrini” con ogni probabilità non saranno trasmessi gli incassi giornalieri ma i singoli scontrini, sui quali è riportato il codice fiscale del cliente, cosa che permetterà a quest’ultimo di partecipare, appunto, a tale lotteria. Sarà utile, forse, dotarsi di una “pistola” che legga il codice fiscale del cliente dalla tessera sanitaria.

Sembra tutto facile: basta che il meccanico acquisti il registratore “telematico”, emetta lo scontrino fiscale al posto della ricevuta fiscale e trasmetta gli incassi o gli scontrini… [continua sul sito]

Ci riferiamo al caso degli artigiani che operano nel settore delle riparazioni auto, ma il caso è analogo ad altre tipologie di prestazioni di artigiani (idraulici, elettricisti etc.etc.). Sino al 31 dicembre 2019 gli operatori nel settore delle riparazioni auto (meccanici, elettrauto etc.) emetteranno ricevuta fiscale.

Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e gli operatori del settore saranno soggetti all’obbligo di rilascio del c.d. “documento commerciale” (praticamente lo scontrino, tanto per capirci) ed alla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi (cioè degli scontrini), dotandosi di apposito registratore di cassa con cui emettere, appunto, gli scontrini ed effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli incassi giornalieri. Data l’istituzione della c.d. “lotteria degli scontrini” con ogni probabilità non saranno trasmessi gli incassi giornalieri ma i singoli scontrini, sui quali è riportato il codice fiscale del cliente, cosa che permetterà a quest’ultimo di partecipare, appunto, a tale lotteria. Sarà utile, forse, dotarsi di una “pistola” che legga il codice fiscale del cliente dalla tessera sanitaria.

Sembra tutto facile: basta che il meccanico acquisti il registratore “telematico”, emetta lo scontrino fiscale al posto della ricevuta fiscale e trasmetta gli incassi o gli scontrini… [continua sul sito]

La fatturazione elettronica
L’articolo 15 del D.L. 124/2019 proroga a tutto il 2020 il divieto di emettere la fattura elettronica in ambito sanitario, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, si tratta in pratica del divieto di emettere la FTE nei confronti di soggetti “privati”, rammentando che il D.L. 14/12/2018 n. 135 (art. 9 bis comma 2) aveva inoltre previsto che il divieto si applicava anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione di corrispettivi per le prestazioni sanitarie
Il comma 2 dell’art. 15 del D.L. 124/2019 va invece a modificare l’art. 2 comma 6 quater del D.lgs. 5/8/2015 n. 127: per quanto di nostra comprensione dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria effettueranno l’invio dei dati con l’utilizzo dei “nuovi registratori di cassa” in grado di trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; considerato la tipologia dei dati da trasmettere e le codifiche… [continua sul sito]

La fatturazione elettronica
L’articolo 15 del D.L. 124/2019 proroga a tutto il 2020 il divieto di emettere la fattura elettronica in ambito sanitario, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, si tratta in pratica del divieto di emettere la FTE nei confronti di soggetti “privati”, rammentando che il D.L. 14/12/2018 n. 135 (art. 9 bis comma 2) aveva inoltre previsto che il divieto si applicava anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione di corrispettivi per le prestazioni sanitarie
Il comma 2 dell’art. 15 del D.L. 124/2019 va invece a modificare l’art. 2 comma 6 quater del D.lgs. 5/8/2015 n. 127: per quanto di nostra comprensione dal 1° luglio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria effettueranno l’invio dei dati con l’utilizzo dei “nuovi registratori di cassa” in grado di trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; considerato la tipologia dei dati da trasmettere e le codifiche… [continua sul sito]