Artigiani anche senza trasmissione dei corrispettivi
Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e sostituita dal documento commerciale (ex scontrino) con una serie di problematiche che abbiamo evidenziato in precedenti scritti, come da link a fondo pagina. Affrontiamo quindi il caso di artigiani che, secondo il nostro parere, possono non dotarsi di registratore telematico (RT) e non emettere il documento commerciale ma assolvere agli obblighi secondo quanto di seguito indicato, si sottolinea a nostro parere. Abbiamo ritenuto di utilizzare termini più semplici possibili, al fine di consentire anche ai non addetti ai lavori di comprendere il significato e le procedure di seguito illustrate.
L’articolo 22 del DPR 633/72 (Legge Iva) prevede che l’emissione delle fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto (es. negozi), per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar etc.), per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (agenzie pratiche auto, laboratorio di cornici, laboratorio riparazioni piccoli elettrodomestici), in forma ambulante o nell’abitazione del cliente (manutenzione caldaia, idraulico, elettricista, riparazione elettrodomestici etc.).
Perché non è obbligatoria: il legislatore ha voluto evitare che per un semplice caffè dovesse essere emessa fattura, è una norma di semplificazione… [continua sul sito]
