Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Da quest’anno la legge delega di riforma fiscale ha introdotto un correttivo che consentirà di esercitare il diritto di detrazione anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023).
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo… [continua sul sito]
I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare entro il prossimo 28 febbraio la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2022.Sono, però, esonerati i soggetti che non sono tenuti:
alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:
i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.L’obbligo di… [continua sul sito]
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.
Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione… [continua sul sito]
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.
Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento… [continua sul sito]
Più del 60% delle famiglie dichiara di avere difficoltà ad arrivare alla fine del mese, in aumento del 10% rispetto al periodo pre-pandemia. È questa una delle evidenze emerse dall’ultima “indagine straordinaria sulle famiglie italiane” di Banca d’Italia. Il sondaggio condotto da Palazzo Koch porta la firma delle ricercatrici Concetta Rondinelli e Francesca Zanichelli ed ha coinvolto oltre 2.800 nuclei familiari tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2021. Dalla ricerca emerge che il 23% delle famiglie si aspetta un netto peggioramento del quadro generale nei successivi dodici mesi, il 9% in meno della precedente rilevazione (condotta nel novembre 2020), lasciando intravedere un graduale miglioramento nelle prospettive. Le tempistiche restano tuttavia di lunga durata: solo il 16% delle famiglie pensa che l’emergenza sanitaria rientrerà nel 2021 mentre circa un terzo pone come riferimento il 2023.
Sul fronte del reddito permane uno stato di incertezza con lo shock della pandemia ancora non riassorbito. Il 70% delle famiglie prevede per il 2021 un reddito pari a quello percepito nel 2020 ma un sesto se ne attende uno inferiore. Poco meno di un terzo delle famiglie,… [continua sul sito]
Oltre la metà delle imprese prevede di essere a corto di liquidità entro la fine dell’anno, il 38% segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività. Questo il quadro allarmante tracciato dalla rilevazione dell’Istat sulla situazione e le prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19. L’Istituto nazionale di statistica ha infatti intervistato circa 90mila imprese con 3 o più addetti tra l’8 e il 29 maggio 2020, “l’obiettivo di raccogliere valutazioni direttamente dalle imprese in merito agli effetti dell’emergenza sanitaria e della crisi economica sulla loro attività”.
Secondo l’Istat durante il lockdown (fino al 4 maggio 2020) solo il 32,5% delle imprese è sempre rimasto attivo, il 22,5% ha ripreso prima del 4 maggio e il restante 45% è rimasto sospeso fino al 4 maggio. Interessante analizzare le singole voci che compongono quest’ultimo gruppo: il 18,8% delle imprese (circa 191.572) ha ripreso l’attività dopo il 4 maggio, un altro corposo 25,0% (circa 254.469) riprenderà le attività entro la fine dell’anno e ben l’1,2% (12.596) delle imprese ha già dichiarato che non riprenderà l’attività. Ad essere maggiormente colpite… [continua sul sito]
L’introduzione a regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte e avvicinandosi alla fine dell’anno diventa importante ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Si ricorda, innanzitutto, che:
la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA;
per la fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
La “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa possono pertanto non coincidere ma per potere detrarre l’IVA sugli acquisti… [continua sul sito]
L’introduzione a regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte e avvicinandosi alla fine dell’anno diventa importante ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Si ricorda, innanzitutto, che:
la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA;
per la fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
La “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa possono pertanto non coincidere ma per potere detrarre l’IVA sugli acquisti… [continua sul sito]
