I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare entro il prossimo 28 febbraio la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2022.Sono, però, esonerati i soggetti che non sono tenuti:

alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri:

i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.L’obbligo di… [continua sul sito]

Una seconda ondata potrebbe avere un impatto sulla dinamica del Pil del quarto trimestre compreso tra -3,5 e -8,0%. A dirlo è l’Ufficio parlamentare di bilancio nella sezione finale nella sua nota sulla congiuntura di ottobre 2020. Oltre a tracciare un quadro dell’attuale congiuntura economica, infatti, l’Upb ha stimato l’impatto sulla (de)crescita del Pil nel quarto trimestre di una seconda ondata di contagi di Covid-19 in Italia. La simulazione si basa sullo “stringency index”, indicatore costruito dall’Università di Oxford per tracciare le restrizioni adottate nei Paesi del mondo per fronteggiare l’epidemia. L’Upb fa notare come durante la prima ondata l’Italia abbia mostrato “un’elevata correlazione (0,89) tra la serie storica della quota di tamponi positivi e quella dello stringency index”. Attraverso la quota di tamponi positivi sul totale sarebbe quindi possibile stimare l’impatto dell’epidemia sull’economia dei singoli Paesi: “La dinamica del PIL mensile da febbraio ad oggi sembra effettivamente allineata allo stringency index; la correlazione contemporanea tra le due serie è di circa il 92 per cento, simile a quella di indicatori quantitativi come la produzione industriale”… [continua sul sito]

In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR:

non sono deducibili dal reddito le imposte sul reddito e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA);
le altre imposte, salvo eccezioni, sono invece deducibili secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.

I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell’esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno quindi deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare in Unico2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare in Unico2021.
Ricordiamo che in tema di bolli elettronici, fin dal 2003 la Cassazione tributaria, con la sentenza n.10221 del 27/06/2003, aveva ribadito che l’imposta di bollo è deducibile “per cassa” a nulla rilevando il fatto che l’imposta fosse stata corrisposta con metodo virtuale.