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riduzione – Studio Paolisso & Partners
Con nota  166296/RU del 27 marzo 2023 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2023. 
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica ed il 1° maggio è una festività). La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore... [continua sul sito]
Con nota 599868 del 22.12.2022  sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IV  trimestre 2022. 
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 gennaio2023. Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)  per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così... [continua sul sito]
Sul sito dell'Agenzia delle Dogane non è presente alcuna nota o riferimento relativamente alla riduzione accise per gli autotrasportatori del secondo trimestre 2022 (ad oggi, 8 luglio).

Andando a leggere la nota relativa al I trimestre si aveva modo di apprendere che i litri oggetto dell'agevolazione erano quelli consumati dal 1° gennaio al 21 marzo 2022 e che erano esclusi dall'agevolazione i litri consumati tra il 22 marzo compreso ed il 31 marzo, ciò in quanto il D.L. 21.3.2022 n. 21  (Decreto Ucraina) aveva disposto in via generalizzata la riduzione di accisa sul gasolio utilizzato come carburante, riducendola da 617,40 a 367,40 per mille litri dal 21 marzo 2022 al 21 aprile 2022.

Sempre nella nota, nel paragrafo VIII, l'Agenzia indicava che per il secondo trimestre che relativamente ai chilometri percorsi occorreva indicare quelli dal 22 aprile incluso  e che le fatture da indicarsi per il secondo trimestre erano quelle relative alla consegna di prodotto dal 22 aprile incluso in poi.

Il Decreto MEF del 6 aprile 2022 su GU 16.4.2022 estendeva la riduzione accise in argomento per il periodo dal 21 aprile al 2 maggio, poi il D.L. 2... [continua sul sito]
Con nota 142124/ru del 31 marzo 2022 sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I  trimestre 2022.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l'istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° aprile  al 2 maggio 2022.  Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categorie euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria... [continua sul sito]
Con nota 490021/RU del 21 dicembre 2021 sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del IV trimestre 2021.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l'istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022.  Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categorie euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria... [continua sul sito]
Attenzione: il credito matura ed è compensabile decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio; qualora la domanda venga inviata in data 2 novembre a mezzo posta e ricevuta dall'Ufficio poniamo il 4 novembre, il credito maturerà e sarà ammesso in compensazione nel 2022.

Con nota 357045/RU del 24 settembre 2021 sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2021.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l'istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica ed il 1° novembre è festivo). Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta... [continua sul sito]
Con nota 218324/RU  del 28 giugno 2021 sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del II trimestre 2021.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l'istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021 (il 31 luglio cade di sabato). Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categorie euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento... [continua sul sito]
L'Agenzia delle Dogane con nota 94008/RU  del 30.03.2021 ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2021.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché la presentazione dell'istanza per accedere al beneficio scade il prossimo 30 aprile 2021, cioè entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categorie euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli... [continua sul sito]
L'Agenzia delle Dogane con nota 485862 del 29.12.2020 ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta della riduzione accise del IV trimestre 2020.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché la presentazione dell'istanza per accedere al beneficio scade il prossimo 31 gennaio 2021, cioè entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così come richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale... [continua sul sito]
L'Agenzia delle Dogane con nota 331642 del 25.09.2020 ha reso note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta della riduzione accise del III trimestre 2020.
L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché la presentazione dell'istanza per accedere al beneficio scade il prossimo 31 ottobre 2020, cioè entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così come richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento... [continua sul sito]