Via libera da Camera e Senato al decreto correttivo alla riforma dello Sport rubricato “disposizioni integrative e correttive dei Dlgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”. Il 12 luglio le Commissioni VII e XI congiunte della Camera, avevano espresso parere favorevole con condizioni . Il 13 luglio, si sono espresse con parere favorevole con osservazioni anche le Commissioni riunite VII e X del Senato . Il provvedimento , con quelle che saranno le ulteriori migliorie apportate dal Dicastero per lo Sport e i Giovani, ritornerà in Consiglio dei Ministri per la sua approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Quali le novità del nuovo provvedimento? Di seguito ne illustreremo i contorni.
Adeguamento statutario – La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall’articolo 7, comma 1, del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati… [continua sul sito]
Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell’assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, derogando alle disposizioni normative e all’eventuale mancanza di una previsione statutaria.
Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall’ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l’efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.
In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.
Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali… [continua sul sito]
Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell’assemblea, consentendo a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, derogando alle disposizioni normative e all’eventuale mancanza di una previsione statutaria.
Questa flessibilità, peraltro contenuta nei tempi e già prevista in via generale dall’ordinamento, appare opportuna per venire incontro alle difficoltà operative che coinvolgono molte società e per consentire l’efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, per le quali il Decreto ha previsto una serie di misure volte a evitare la presenza fisica dei soci.
In particolare, le società quotate, sia sul mercato regolamentato sia un sistema multilaterale di negoziazione, e le società con azioni diffuse potranno infatti prevedere che il voto sia esercitato esclusivamente attraverso il rappresentante designato, anche qualora tale figura non sia prevista dallo statuto, secondo modalità semplificate rispetto alle attuali previsioni regolamentari.
Analoghe misure sono state previste per le altre società di capitali… [continua sul sito]
Nei prossimi mesi le notifiche degli atti giudiziari e delle multe stradali inizieranno ad essere effettuate, oltre che da Poste Italiane, anche da società private (come Nexive, Mail Express etc) munite di un’apposita licenza. E’ di Agosto 2017 la norma che ha formalmente sancito la fine del monopolio in questo ambito di Poste italiane, seguita da provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e in ultimo dal decreto ministeriale che ha reso il tutto realizzabile disciplinando il rilascio delle licenze. Nel frattempo la Legge di Bilancio 2018 ha anche modificato, in vista di questa importante riforma, la normativa italiana relativa alle notifiche postali (1).
Le regole di notifica rimangono sostanzialmente inalterate ma sono stati fissati requisiti di garanzia che le società private devono rispettare come per esempio la presenza sul territorio di un certo numero di “punti di deposito” dove il destinatario deve recarsi a ritirare gli atti in caso di giacenza degli stessi, nonché i loro orari minimi di apertura. Anche sui tempi di consegna sono stati fissati degli standard di qualità.
Le buste per le notifiche sono verdi e sulla destra devono riportare la denominazione e il numero di licenza dell’operatore postale, con la specifica “INVIO RACCOMANDATO: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982 (ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, ETC… [continua sul sito]
