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liquidazioni – Studio Paolisso & Partners
A decorrere dal periodo d’imposta 2017, così come previsto dall’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Tale comunicazione deve essere effettuata con cadenza trimestrale, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia versata su:


base mensile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del d.P.R. 633/1972;
base trimestrale, sia per opzione (ex articolo 7 del d.P.R. 542/99) che in base a specifiche disposizioni (articolo 73, comma 1 lett. e) e articolo 74, comma 4 del d.P.R. 633/72).


Si precisa che i contribuenti trimestrali per opzione devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro lchr("\1")ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (i.e. 16 marzo).

I soggetti obbligati, pertanto, devono presentare la comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali avvalendosi del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 62214 del 21/03/2018. Il modello da utilizzate è composto da un... [continua sul sito]
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità... [continua sul sito]