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registro – Studio Paolisso & Partners
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021
A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regolamenta il lavoro sportivo.
Ricordiamo che il decreto correttivo al Dlgs n. 36/2023 , approvato lo scorso 31 maggio 2023,  è molto chiaro sulla mancata conformità dello statuto ai requisiti statutari previsti dal Dlgs n. 36/2021.
 Il mancato adeguamento statutario rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta... [continua sul sito]
L’articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 prevede:

che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del... [continua sul sito]
In un articolo dell'11 novembre 2019 Valter Franco illustrava sommariamente le modifiche introdotte dal D.lgs. 125/2019 pubblicato sulla G.U. 252 del 26 ottobre 2019 al testo del D.lgs. 231/2007, con effetto dalla data del 10 novembre 2019.

L'articolo 21 del D.lgs. 231/2007 nel testo aggiornato prevede infatti:


che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest'ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle Imprese;
le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell'ambito di investigazioni e anche per il contrasto all'evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.


Il comma 5 del sopra richiamato articolo 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto... [continua sul sito]
Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 86 del 12 dicembre 2018, ha risposto ad una richiesta avanzata dal Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme ed ha chiarito che l'Avvocato straniero, iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, non può essere inserito nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp.att. c.p.c. e non può assumere l'incarico di professionista delegato alle vendite mobiliari od immobiliari.
Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 86 del 12 dicembre 2018, ha risposto ad una richiesta avanzata dal Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme ed ha chiarito che l'Avvocato straniero, iscritto nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, non può essere inserito nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp.att. c.p.c. e non può assumere l'incarico di professionista delegato alle vendite mobiliari od immobiliari.