
Nella versione definitiva il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con l'esclusione:
dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
dei soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (quindi i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata Inps e i liberi professionisti titolari di partite IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020), 38 (quindi i lavoratori dello spettacolo)... [continua sul sito]