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fino – Studio Paolisso & Partners
L’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).
L’art. 1, comma 38, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o
detentori.

La detrazione:


è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile
ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
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È stato approvato in via definitiva anche dalla Camera, e attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge n. 2779, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella legge di conversione è confluito anche il D.L. n. 129/2020, contestualmente abrogato.

Le principali misure in sintesi:


sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni. Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
per i piani di rateazione presentati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire della decadenza “allargata”, che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive.
sono prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione... [continua sul sito]
Se provassimo a chiedere ad un neo laureato in Italia quali sono le sue aspettative per la pensione, molto probabilmente non otterremmo una risposta molto ottimista. Complice un po' il mutamento dei criteri di calcolo e lo spostamento dell'età pensionabile, un po' il terrorismo mediatico, la speranza nel futuro tende ad essere smorzata nella tipica espressione "chissà se ci arriverò!".

In realtà però l'INPS mette a disposizione dei giovani numerose possibilità di riscatto dei periodi contributivi, che permettono di anticipare notevolmente il diritto alla pensione, addirittura riconoscendo ai fini pensionistici periodi non lavorati e accreditando periodi che sarebbero altrimenti persi. Attenzione: non limitano in alcun modo l'ammontare finale della pensione!

Oggi vogliamo segnalare due opportunità, purtroppo poco conosciute, che permettono ad un giovane, con qualche sacrificio, di investire notevolmente sul proprio futuro (non è un'esagerazione: nel caso di un giovane che abbia iniziato a lavorare a 16 anni, potrebbe essere possibile riscattare fino a 10 anni di contributi!)

1. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (vale solo fino al 31/12/2021!)

Periodo riscattabile: (possibilità valida solo per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995)... [continua sul sito]
Con la conversione in legge del Decreto "Liquidità" arrivano novità:

per i prestiti garantiti dal Fondo PMI, l'incremento dell'importo massimo concedibile da 25.000 a 30.000 euro con una durata che passa da 6 a 10 anni. I tassi di interesse applicabili non potranno essere superiori al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%.

per le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE è prevista l'integrazione dei documenti presentati con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dichiari:


che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza, quindi, prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono assolutamente veritieri e completi;
che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o... [continua sul sito]
Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 portante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti (art. 61):

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto... [continua sul sito]
Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 portante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti (art. 61):

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto... [continua sul sito]