Con nota 5922285 del 28.09.2023 sono state rese note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2023.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2023. La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spettasse per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, successivamente la Legge 160/2019 comma 630 disponeva che a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettasse per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore; infine a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede… [continua sul sito]
Attenzione: il credito matura ed è compensabile decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio; qualora la domanda venga inviata in data 2 novembre a mezzo posta e ricevuta dall’Ufficio poniamo il 4 novembre, il credito maturerà e sarà ammesso in compensazione nel 2022.
Con nota 357045/RU del 24 settembre 2021 sono state diramate le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del III trimestre 2021.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché l’istanza per accedere al beneficio può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica ed il 1° novembre è festivo). Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spettava per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta… [continua sul sito]
L’Agenzia delle Dogane con nota 331642 del 25.09.2020 ha reso note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta della riduzione accise del III trimestre 2020.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché la presentazione dell’istanza per accedere al beneficio scade il prossimo 31 ottobre 2020, cioè entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così come richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento… [continua sul sito]
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo 49842/2019 del 28 febbraio 2019 ha stabilito che il credito di imposta riconosciuto a favore di coloro che acquistano il registratore di cassa RT (quello per la trasmissione telematica dei corrispettivi) pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 €. , o di 50 euro nel caso di adattamento del già posseduto registratore di cassa “è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Le liquidazioni periodiche per i contribuenti minori (trimestrali), sono però 3, quelle relative ai primi “tre trimestri solari dell’anno” (comma 1 lettera a del DPR di cui sopra), la liquidazione periodica del 4° trimestre non esiste (fatto salvo per settori particolari quali distributori di carburante, autotrasportatori etc.), in quanto forma oggetto di versamento a conguaglio annuale (comma 1 lettera b del DPR di cui sopra e scheda modello F24 IVA Periodica – Come e quando si versa – sito dell’Agenzia delle Entrate).
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo 49842/2019 del 28 febbraio 2019 ha stabilito che il credito di imposta riconosciuto a favore di coloro che acquistano il registratore di cassa RT (quello per la trasmissione telematica dei corrispettivi) pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 €. , o di 50 euro nel caso di adattamento del già posseduto registratore di cassa “è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Le liquidazioni periodiche per i contribuenti minori (trimestrali), sono però 3, quelle relative ai primi “tre trimestri solari dell’anno” (comma 1 lettera a del DPR di cui sopra), la liquidazione periodica del 4° trimestre non esiste (fatto salvo per settori particolari quali distributori di carburante, autotrasportatori etc.), in quanto forma oggetto di versamento a conguaglio annuale (comma 1 lettera b del DPR di cui sopra e scheda modello F24 IVA Periodica – Come e quando si versa – sito dell’Agenzia delle Entrate).
