Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/paolisso.com/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
societa – Studio Paolisso & Partners
Articolo 1, comma 253, legge 30 dicembre 2021, n. 234. La legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 253,  per promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità  delle attività imprenditoriali delle cooperative, ha previsto che, per tale tipologia di società costituite  a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un importo massimo di  6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.
 

A chi è rivolto l'esonero

Le piccole imprese, costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse in cessione o in affitto, possono usufruire dell'esonero previsto dalla Legge 234/2021.

L'esonero deve essere autorizzato dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che ha ritenuto compatibile la misura con il mercato interno,... [continua sul sito]
Data  04/02/2021
n. 01219/2020 Reg.Ric.
n. 00789/2021 Reg.Prov.Coll.

La Società era oggetto di un provvedimento della Prefettura di Napoli con cui veniva disposta la sospensione coatta ed immediata  dell'attività  di commercio all'ingrosso di materiale elettrico, a seguito del lockdown generalizzato della primavera 2020 secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Si rammenta che il D.P.C.M. suindicato prevedeva attività che potevano continuare ad essere esercitate, attività di erogazione di servizi essenziali e, in ultimo, attività funzionali alle attività di cui in precedenza e, in quest'ultima categoria doveva essere annoverata quella esercitata dalla Società, a tal fine la stessa aveva inoltrato apposita comunicazione alla Prefettura di Napoli, corredata da numerose attestazioni proveniente dagli acquirenti dei propri prodotti, tra i quali ordinativi di enti pubblici, dimostrando così di far parte integrante e "funzionale" della filiera produttiva.

La Prefettura di Napoli, sulla base di istruttoria del Comando Provinciale della GdF riteneva non sussistere i presupposti di cui all'art. 1 lettera d)... [continua sul sito]
Ordinanza Corte di Cassazione 29 gennaio 2021 n. 2084.

Sinteticamente

Il notaio svolgeva la sua professione e  veniva coadiuvato dalla società P.S. s.r.l. che gli forniva servizi indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale, l'Agenzia delle Entrate riteneva che i redditi della P.S. s.r.l.  (socio unico il coniuge del Notaio, Amministratore il padre del Notaio) dovessero essere imputati al Notaio, ravvisando l'interposizione fittizia della predetta società1.

I Giudici di merito hanno rilevato che la condotta negoziale attuata, sebbene sia stata realizzata mediante strumenti giuridici del tutto legittimi, ossia attraverso l'acquisto da parte della società interposta di una serie di servizi, poi girati allo studio notarile P. a prezzi non conformi a quelli di mercato, ha consentito al contribuente di conseguire un notevole risparmio di imposta, previo abbattimento dell'imponibile.

e che la contestazione dell'Amministrazione Finanziaria è

fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che sono state riscontrate nella remunerazione dei servizi della società oltre i valori di normalità... [continua sul sito]
Nel quaderno del 15 dicembre 2020 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia) fornisce le indicazioni atte ad individuare le società cosiddette cartiere. Non mi dilungo sulla definizione di “cartiera” essendo questi appunti destinati a coloro che ne hanno nozione, sono in estrema sintesi, quelle società che non pongono in essere operazioni economiche di acquisto, vendita o esecuzione di prestazioni di servizi,  ma che fatturano operazioni inesistenti, consentendo al “destinatario” della fattura di operare detrazioni di iva e di detrarre il costo, completamente inesistente,  ai fini della determinazione del reddito (cfr. Sentenze di Cassazione n.ri  6262 – 13386 – 15681 – 36247 – 38599 – tutte del 2019)

Rammenta l’UIF che anche il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) reputa che le cartiere siano caratterizzate da una struttura scarsamente indipendente dal punto di vista delle operazioni compiute e da personale e/o immobilizzazioni inconsistenti o del tutto assenti (chi non ricorda, negli anni passati, le frodi carosello con oggetto autovetture, oppure strumenti elettronici provenienti da altro paese UE... [continua sul sito]
Il coronavirus è costato 280 miliardi di fatturato alle società di capitali italiane nel primo semestre 2020. Questo il risultato della simulazione riportata in un documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblicato nel mese di luglio. Gli autori hanno infatti raccolto i dati diffusi dall'Istat sull'impatto del lockdown e li hanno incrociati con i dati di bilancio delle società di capitali estratte dalla banca dati Aida: in tale modo è stato possibile condurre simulazioni con l'obiettivo di "cogliere l'entità dell'impatto sul fatturato delle società di capitali nel primo semestre dell'anno". Gli autori precisano come si tratti di "simulazioni e non vere e proprie stime", stima che è stata "resa particolarmente difficile sia dalla natura straordinaria di un fenomeno senza precedenti e, in quanto tale, impossibile da osservare con i modelli previsivi tradizionali, sia perché i dati congiunturali arrivano sempre con un certo ritardo". L'analisi considera circa 830mila società che fatturano complessivamente circa 2.700 miliardi di euro, l'89% di tutte le imprese e l'85% di tutti... [continua sul sito]
Il coronavirus è costato 280 miliardi di fatturato alle società di capitali italiane nel primo semestre 2020. Questo il risultato della simulazione riportata in un documento di ricerca della Fondazione nazionale commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblicato nel mese di luglio. Gli autori hanno infatti raccolto i dati diffusi dall'Istat sull'impatto del lockdown e li hanno incrociati con i dati di bilancio delle società di capitali estratte dalla banca dati Aida: in tale modo è stato possibile condurre simulazioni con l'obiettivo di "cogliere l'entità dell'impatto sul fatturato delle società di capitali nel primo semestre dell'anno". Gli autori precisano come si tratti di "simulazioni e non vere e proprie stime", stima che è stata "resa particolarmente difficile sia dalla natura straordinaria di un fenomeno senza precedenti e, in quanto tale, impossibile da osservare con i modelli previsivi tradizionali, sia perché i dati congiunturali arrivano sempre con un certo ritardo". L'analisi considera circa 830mila società che fatturano complessivamente circa 2.700 miliardi di euro, l'89% di tutte le imprese e l'85% di tutti... [continua sul sito]
Con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19, il Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto che:

in deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può sempre essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione... [continua sul sito]
Con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19, il Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto che:

in deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può sempre essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione... [continua sul sito]