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esonero – Studio Paolisso & Partners
Articolo 1, comma 253, legge 30 dicembre 2021, n. 234. La legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 253,  per promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità  delle attività imprenditoriali delle cooperative, ha previsto che, per tale tipologia di società costituite  a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un importo massimo di  6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.
 

A chi è rivolto l'esonero

Le piccole imprese, costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse in cessione o in affitto, possono usufruire dell'esonero previsto dalla Legge 234/2021.

L'esonero deve essere autorizzato dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che ha ritenuto compatibile la misura con il mercato interno,... [continua sul sito]
La legge di bilancio 2021 ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

L’agevolazione spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua. Possono presentare la domanda di esonero contributivo all’INPS i soggetti che risultino iscritti:


alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);[continua sul sito]
L'articolo 1, commi 201 e 22 della Legge 178 del 30.12.2020 (legge di bilancio) ha istituito un fondo di iniziali 1 miliardo di euro, destinato a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per il 2021 di


artigiani
commercianti
professionisti Inps gest. separata
professionisti iscritti in Casse di Previdenza


La Legge di bilancio 2021 prevede che le categorie di cui sopra siano esentate per il 2021 dal pagamento dei contributi previdenziali qualora nel 2019:


abbiano un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000 nel 2019
abbiano subito un calo di fatturato/corrispettivi nel 2020 superiore al 33% rispetto all'anno 2019.


Le modalità attuative erano e sono  delegate all'emanazione di un decreto attuativo da emanarsi di concerto tra  Ministero delle Finanze e Ministero del Lavoro, decreto che puntualmente non è stato emanato.

L'Inps, peraltro, ha emanato la circolare  09.02.2021 n. 17 circa la contribuzione 2021 dovuta da artigiani e commercianti, senza un minimo accenno alle disposizioni di cui sopra.

In... [continua sul sito]
Messaggio INPS n. 832 del 25-02-2021.

Con il c.d. "Decreto Agosto" (D.L. 104/2020), il governo ha previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L'importo dell'esonero fruibile è fino ad un massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

L'INPS, con il messaggio 832 del 25 febbraio 2021 ha integrato la possibilità di esporre in Uniemens come importo arretrato dell'incentivo anche l'importo dell'esonero relativo alla... [continua sul sito]
Tra le misure previste dal governo a sostegno della ripresa economica, in risposta al crollo dei livelli occupazionali conseguenti all'emergenza sanitaria Covid - 19, con il Decreto Agosto è stato introdotto un esonero contributivo di 6 mesi sulle nuove assunzioni effettuate a partire dal 15 agosto 2020 ed entro la fine del 2020.
Ecco in sintesi le principali caratteristiche.
Per quali assunzioni è previsto l'esonero?
Come di consueto l'agevolazione si applica solo sulle assunzioni a tempo indeterminato (e anche sulle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato), con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'esonero non può essere goduto per i soggetti che sono già stati occupati a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti. L'esonero non si applica ai datori di lavoro del settore agricolo.
In cosa consiste l'esonero?
Per le assunzioni che rientrano nelle casistiche previste dall'agevolazione, il datore di lavoro potrà godere dell'esonero totale dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo... [continua sul sito]