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contributivo – Studio Paolisso & Partners
Articolo 1, comma 253, legge 30 dicembre 2021, n. 234. La legge di Bilancio 2022, all'articolo 1, comma 253,  per promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità  delle attività imprenditoriali delle cooperative, ha previsto che, per tale tipologia di società costituite  a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un importo massimo di  6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.
 

A chi è rivolto l'esonero

Le piccole imprese, costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse in cessione o in affitto, possono usufruire dell'esonero previsto dalla Legge 234/2021.

L'esonero deve essere autorizzato dalla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che ha ritenuto compatibile la misura con il mercato interno,... [continua sul sito]
Tra le misure previste dal governo a sostegno della ripresa economica, in risposta al crollo dei livelli occupazionali conseguenti all'emergenza sanitaria Covid - 19, con il Decreto Agosto è stato introdotto un esonero contributivo di 6 mesi sulle nuove assunzioni effettuate a partire dal 15 agosto 2020 ed entro la fine del 2020.
Ecco in sintesi le principali caratteristiche.
Per quali assunzioni è previsto l'esonero?
Come di consueto l'agevolazione si applica solo sulle assunzioni a tempo indeterminato (e anche sulle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato), con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'esonero non può essere goduto per i soggetti che sono già stati occupati a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti. L'esonero non si applica ai datori di lavoro del settore agricolo.
In cosa consiste l'esonero?
Per le assunzioni che rientrano nelle casistiche previste dall'agevolazione, il datore di lavoro potrà godere dell'esonero totale dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo... [continua sul sito]