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art – Studio Paolisso & Partners
Tra le misure previste dal governo a sostegno della ripresa economica, in risposta al crollo dei livelli occupazionali conseguenti all'emergenza sanitaria Covid - 19, con il Decreto Agosto è stato introdotto un esonero contributivo di 6 mesi sulle nuove assunzioni effettuate a partire dal 15 agosto 2020 ed entro la fine del 2020.
Ecco in sintesi le principali caratteristiche.
Per quali assunzioni è previsto l'esonero?
Come di consueto l'agevolazione si applica solo sulle assunzioni a tempo indeterminato (e anche sulle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato), con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'esonero non può essere goduto per i soggetti che sono già stati occupati a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti. L'esonero non si applica ai datori di lavoro del settore agricolo.
In cosa consiste l'esonero?
Per le assunzioni che rientrano nelle casistiche previste dall'agevolazione, il datore di lavoro potrà godere dell'esonero totale dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo... [continua sul sito]
BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO

La Cassa Integrazione Ordinaria con causale "emergenza Covid 19" è prevista per i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DURATA DELL'INTEGRAZIONE

L'integrazione può essere richiesta per un totale di diciotto settimane così distribuite:

Fino a nove settimane (previste dal D.L. Cura Italia) più cinque settimane (introdotte dal D.L Rilancio) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Fino a quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per chi ha già fatto richiesta dei periodi di integrazione del Decreto Cura Italia (fino a 9 settimane), è necessario terminare il periodo concesso prima di poter fruire delle settimane aggiuntive previste dal Decreto Rilancio.




PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alle settimane di integrazione salariale deve essere presentata all'INPS entro la fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione... [continua sul sito]
BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO

La Cassa Integrazione Ordinaria con causale "emergenza Covid 19" è prevista per i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
DURATA DELL'INTEGRAZIONE

L'integrazione può essere richiesta per un totale di diciotto settimane così distribuite:

Fino a nove settimane (previste dal D.L. Cura Italia) più cinque settimane (introdotte dal D.L Rilancio) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Fino a quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per chi ha già fatto richiesta dei periodi di integrazione del Decreto Cura Italia (fino a 9 settimane), è necessario terminare il periodo concesso prima di poter fruire delle settimane aggiuntive previste dal Decreto Rilancio.




PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alle settimane di integrazione salariale deve essere presentata all'INPS entro la fine del mese successivo all'inizio del periodo di sospensione... [continua sul sito]
Emersione di rapporti di lavoro

Con il nuovo decreto legge Rilancio, all'articolo 103 il legislatore ha emesso un provvedimento finalizzato a regolarizzare i rapporti di lavoro subordinato che coinvolgono lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

A chi è indirizzato il provvedimento

Ai cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e ai datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri con permesso di soggiorno valido e non scaduto che occupano lavoratori irregolari, nei seguenti settori di attività:

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Contratti regolari per i datori, permessi temporanei per i cittadini

Il datore di lavoro ha la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri oppure per dichiarare... [continua sul sito]
Emersione di rapporti di lavoro

Con il nuovo decreto legge Rilancio, all'articolo 103 il legislatore ha emesso un provvedimento finalizzato a regolarizzare i rapporti di lavoro subordinato che coinvolgono lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

A chi è indirizzato il provvedimento

Ai cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e ai datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri con permesso di soggiorno valido e non scaduto che occupano lavoratori irregolari, nei seguenti settori di attività:

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Contratti regolari per i datori, permessi temporanei per i cittadini

Il datore di lavoro ha la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri oppure per dichiarare... [continua sul sito]
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell'ergastolo. L'art. 438 punisce con l'ergastolo "chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, la giustificazione della incriminazione viene indicata nell'enorme importanza che ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi capaci di cagionare un'epidemia e di diffonderli".
Pur trattandosi di una nuova figura criminosa, è possibile individuarne almeno due poli di riferimento storico, rispettivamente nel reato di avvelenamento e in quegli illeciti costituiti dalla inosservanza di norme preventive per salvaguardare la collettività dal contagio di malattie infettive. Elementi costitutivi, in senso materiale, della fattispecie preveduta e punita dall'art. 438 c.p. sono: la rapidità della diffusione, la diffusibilità a un numero indeterminato e notevole di persone, l'ampia estensione territoriale della diffusione del male. Il reato deve, perciò, escludersi se, come nel caso di specie, l'insorgere e lo sviluppo della malattia si esauriscano nell'ambito di un ristretto numero di persone che hanno ingerito un pasto infettato dal germe della salmonella.
Costituisce la materialità del reato di epidemia la diffusione, la diffusibilità, l'incontrollabilità... [continua sul sito]
La valutazione della prova.
L'art. 192 co. 1 sancisce il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova e del suo obbligo della motivazione da parte del giudice nel momento della valutazione della prova. Il disposto dell'art. 192 co. 1 sottolinea l'attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo la motivazione posta a base della decisione adottata, deve ritenersi che si sia inteso ribadire in pieno il principio del libero convincimento, ancorandolo alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che lo stesso trasmodi in un uso arbitrario di tale principio.

Il libero convincimento non può significare prova a valutazione libera, il principio si àncora al dato probatorio risultante dalla dialettica dibattimentale, investe l'area riservata alla valutazione del dato, trova il suo limite nella motivazione.

Nella valutazione della prova, siano esse dirette o indirette, il giudice non può sottrarsi al dovere di accertare alla luce di ogni altra emergenza acquisita,... [continua sul sito]
Nozione di immagine
L'Immagine, costituisce una delle proiezioni esteriori della personalità del soggetto, e trova tutela nel nostro ordinamento all'art. 10 c.c. secondo cui in caso di abusiva esposizione o pubblicazione dell'immagine di una persona fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero quando ricorre un pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stesa, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell'abuso e il risarcimento dei danni.
L'articolo in commento deve leggersi in strettissima connessione con gli artt. 96, 97 e 98 L.A., cui peraltro fa rinvio, richiamando i casi consentiti dalla legge. Per immagine deve intendersi un concetto più esteso del "ritratto", e dunque comprendente riproduzioni, anche tridimensionali, dell'intero corpo. E' tuttavia necessario che il soggetto sia identificabile: nel caso lo sia, grazie alla riproduzione di tratti somatici o di abbigliamento caratterizzanti il soggetto, sarà accordata la tutela, nel caso non lo sia, ad esempio perché il volto è coperto da una maschera, sarà negata. 
Problemi particolari sono poi posti dal frequente utilizzo di sosia: in tal caso la... [continua sul sito]
L'Art bonus è un'agevolazione fiscale della quale possono usufruire cittadini, enti e imprese che sostengono, attraverso erogazioni liberali in denaro, il patrimonio culturale italiano.
L'Art bonus non è applicabile alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Il DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", prevede però una deroga per gli immobili di interesse culturale dedicati al culto situati nei comuni colpiti dal terremoto per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro dei suddetti edifici sarà riconosciuto il credito d'imposta.

L'Art bonus consiste in un credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate entro i seguenti limiti:

15% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale
5xmille dei ricavi, per i titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta spettante deve essere ripartito in 3 quote annuali... [continua sul sito]
Si rammenta che dal 1° luglio 2018 il pagamento di stipendi, anticipi etc., qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro (incluse le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro in qualsiasi forma instaurati dalle cooperative con i propri soci), dovrà avvenire con strumenti "tracciabili" (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, assegno intestato e consegnato direttamente al lavoratore). LA FIRMA DEL LAVORATORE SULLA BUSTA PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE .

In caso di violazione di applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, definibile ai sensi della Legge 689/1981 con oblazione entro 60 giorni pari ad un terzo del massimo, cioè 1.667 euro.

Sono esclusi dalla disposizione i pagamenti effettuati da soggetti "privati" per gli addetti ai servizi domestici (colf, badanti etc.).
Gli assegni bancari e postali superiori a 999,99 euro devono recare lindicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231).



TABELLA LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI... [continua sul sito]