Consigliabile quindi attivarsi per ottenere lo SPID in tempi rapidi. Con circolare n. 87 del 17/07/2020 l’Inps ha comunicato lo switch-off (cioè la dismissione) del codice PIN che verrà sostituito dallo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In pratica ad oggi i cittadini, le imprese e gli intermediari accedono ai servizi del portale dell’INPS attraverso un codice identificativo ed un codice Pin; attualmente l’accesso ai servizi avviene anche con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), la Carta di identità elettronica e lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascerà “nuovi” codici Pin per consentire l’accesso ai servizi, che sarà consentito soltanto con lo SPID, fatto salvo l’accesso con codice Pin per coloro che non possono richiedere lo SPID (ad esempio i minori oppure i soggetti extracomunitari); dal 1° ottobre 2020 sarà possibile l’accesso ai servizi per coloro che sono già in possesso del codice PIN fino alla data che sarà successivamente comunicata dall’INPS.

Cos’è il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
E’ un sistema che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, utilizzando… [continua sul sito]

La valutazione della prova.
L’art. 192 co. 1 sancisce il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova e del suo obbligo della motivazione da parte del giudice nel momento della valutazione della prova. Il disposto dell’art. 192 co. 1 sottolinea l’attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell’obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo la motivazione posta a base della decisione adottata, deve ritenersi che si sia inteso ribadire in pieno il principio del libero convincimento, ancorandolo alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che lo stesso trasmodi in un uso arbitrario di tale principio.

Il libero convincimento non può significare prova a valutazione libera, il principio si àncora al dato probatorio risultante dalla dialettica dibattimentale, investe l’area riservata alla valutazione del dato, trova il suo limite nella motivazione.

Nella valutazione della prova, siano esse dirette o indirette, il giudice non può sottrarsi al dovere di accertare alla luce di ogni altra emergenza acquisita,… [continua sul sito]

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), articolo 1 comma 681, introduce nuove fattispecie, classificando tra i trattamenti di dati personali di rilevante interesse pubblico quelli derivanti dall’attività di soggetti pubblici di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, andando a modificare la lettera i del comma 2 dell’articolo 2 sexies del D.lgs. 196/2003 (vedi il testo vigente dal 1° gennaio 2020 di seguito riportato).

In conseguenza della modifica di cui sopra viene introdotta la lettera f bis all’articolo 2 undecies cosicchè i diritti dell’interessato previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679 non possono essere esercitati per gli interessi tutelati in materia tributaria ed allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale; i diritti dell’interessato di cui agli articoli 15 e 22 del R.E. sono rappresentati dal diritto di accesso dell’interessato, diritti di limitazione al trattamento, diritto alla cancellazione od oblio, diritto di rettifica, diritto di opposizione etc.
Testo con evidenziato in grassetto le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore della Legge 160 del… [continua sul sito]

Con provvedimento del 31/10/2019 prot. 739122/2019 dell’Agenzia delle Entrate viene disposto che entro il 31 dicembre 2019 tutti i registratori di cassa telematici debbano essere configurati in modo da consentire, dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari per consentire al cliente di partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”. Solo in campo sanitario non si potranno trasmettere i dati necessari per la lotteria sino a tutto il 30 giugno 2020.

Per partecipare alla lotteria il registratore di cassa telematico elaborarà nella chiusura giornaliera una sorta di resoconto degli scontrini emessi, contenente il “codice lotteria” del consumatore e non il codice fiscale del consumatore.

L’Agenzia delle Entrate trasmette poi all’Agenzia delle Dogane i dati relativi all’alimentazione della “banca dati sistema lotteria”.

Relativamente al “codice lotteria” questo dovrebbe essere rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su richiesta dell’interessato, così come indicato nel parere 197 del Garante Privacy.

Con provvedimento del 31/10/2019 prot. 739122/2019 dell’Agenzia delle Entrate viene disposto che entro il 31 dicembre 2019 tutti i registratori di cassa telematici debbano essere configurati in modo da consentire, dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari per consentire al cliente di partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”. Solo in campo sanitario non si potranno trasmettere i dati necessari per la lotteria sino a tutto il 30 giugno 2020.

Per partecipare alla lotteria il registratore di cassa telematico elaborarà nella chiusura giornaliera una sorta di resoconto degli scontrini emessi, contenente il “codice lotteria” del consumatore e non il codice fiscale del consumatore.

L’Agenzia delle Entrate trasmette poi all’Agenzia delle Dogane i dati relativi all’alimentazione della “banca dati sistema lotteria”.

Relativamente al “codice lotteria” questo dovrebbe essere rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su richiesta dell’interessato, così come indicato nel parere 197 del Garante Privacy.