
L'art. 4-ter del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni da L. 18.12.2020, n. 176, interviene sulla normativa istitutiva in materia di esdebitazione della persona fisica dettata dalla L. n. 27/01/2012, n. 3, introducendo alcune misure che anticipano le novità del Codice della crisi e dell'insolvenza, in vigore dal 15 maggio 2022.
Composizione della crisi da sovraindebitamento
La legge 27/01/2012, n. 3, titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento” concede alle persone fisiche di stralciare un indebitamento eccessivo rispetto alle proprie possibilità.
Il debito di cui si chiede la ristrutturazione deve essere stato contratto al di fuori dell’attività d’impresa o professionale per motivi non discendenti dalla volontà del debitore (perdita del lavoro, crisi familiari, infortuni, malattie ecc.) nonostante la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni medesime.
L’istituto, che permette una completa riabilitazione economico-finanziaria al soggetto che se ne avvale, è quindi riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi.
Il piano del debitore viene proposto per la sua omologa al Tribunale e consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria, con stralci, da proporre ai creditori.
Ammissione alla procedura
Il debitore può accedere alla procedura se:
persona...
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