L’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per il pagamento dell’imposta di bollo e la guida, per escludere, dalla selezione per la costituzione dell’Elenco B del bollo, le fatture elettroniche con Tipo Documento TD28 emesse per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture… [continua sul sito]
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la norma di comportamento n. 209/2020, ha fornito importanti chiarimenti circa il comportamento da adottare nel caso di ricezione di una fattura irregolare o errata nell’ambito di operazioni tra soggetti IVA.
In particolare, secondo la suddetta norma, il principio di correttezza e buona fede induce il cessionario/committente che riceve una fattura irregolare o errata a segnalarlo al cedete/prestatore, affinché quest’ultimo possa procedere all’emissione di un documento rettificativo, disciplinato dall’articolo 26 del d.P.R. 633/1972, al fine di correggere la fattura originaria.
Tale responsabilità del destinatario della fattura, ossia quella di avvisare preventivamente il cedente/prestatore in merito all’errore commesso, sembrerebbe essere stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 133/E/2020.
Laddove, invece, il cedente/prestatore non provveda all’emissione di una nota di variazione al fine di regolarizzare la fattura precedentemente emessa, il cessionario/committente – al fine di non incorrere nelle sanzioni… [continua sul sito]
Con la conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.
Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, se l’importo annuo non supera 1.000 euro, il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno.
Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.
Scade il prossimo 20 gennaio il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre dell’anno 2019.
Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà essere versato tramite F24 o addebito diretto da parte dell’Agenzia Entrate.
È l’Agenzia Entrate a conteggiare l’ammontare dell’imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l’importo all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto… [continua sul sito]
L’Agenzia Entrate memorizza le fatture elettroniche e le rende disponibili per la consultazione in un’area riservata del suo sito internet.
I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi, come stabilito dall’art. 14 del decreto legge n. 124/2019.
Per consultare le proprie fatture il consumatore finale deve aderire entro il 20 dicembre 2019 al sevizio gratuito “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
L’adesione va effettuata accedendo all’area riservata di “Fisconline”. Dalla pagina “La mia scrivania” cliccare sul riquadro “Fattura elettronica – Corrispettivi elettronici” e, nella pagina successiva, visualizzare il box “Le tue fatture”. In quest’ultima pagina cliccare su “Accedi” e subito dopo su “Aderisci”.
Effettuata l’adesione, le fatture saranno comunque consultabili a decorrere dal 21 dicembre 2019.
Dopo il 20 dicembre 2019 chi non avrà dato l’adesione, non potrà più consultare i documenti.
