La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con ordinanza 26018/22 ha accolto il ricorso presentato da un taxista avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno 2003 l’Agenzia delle Entrate rideterminava i ricavi derivanti dall’attività di taxista da euro 18.869= dichiarati ad euro 58.842,00, in presenza di regolarità delle scritture contabili e di coerenza alle risultanze degli studi di settore. L’Agenzia delle Entrate, reputando i ricavi poco credibili, procedeva con accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39 comma 1 lettera d del DPR 600 (l’esistenza di attività non dichiarate è presumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti) e dell’articolo 62 sexies del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (gli accertamenti di cui all’art. 39 lettera d del DPR 600 e 54 del DPR 633/72 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta, ovvero dagli studi… [continua sul sito]


