L’articolo 3 – Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti – del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. […]”.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972).
Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti… [continua sul sito]

La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con ordinanza 26018/22 ha accolto il ricorso presentato da un taxista avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’anno 2003 l’Agenzia delle Entrate rideterminava i ricavi derivanti dall’attività di taxista da euro 18.869= dichiarati ad euro 58.842,00, in presenza di regolarità delle scritture contabili e di coerenza alle risultanze degli studi di settore. L’Agenzia delle Entrate, reputando i ricavi poco credibili, procedeva con accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39 comma 1 lettera d  del DPR 600  (l’esistenza di attività non dichiarate è presumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti) e dell’articolo 62 sexies del D.L. 30 agosto 1993 n. 331  (gli accertamenti di cui all’art. 39 lettera d del DPR 600 e 54 del DPR  633/72  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta, ovvero dagli studi… [continua sul sito]