L’articolo 3 – Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti – del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. […]”.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972).
Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti… [continua sul sito]

La Corte di Cassazione (Sentenza sez. lavoro del 13 novembre 2019 n° 29179) ha affrontato il tema dell’obbligo del datore di lavoro di valutare la possibilità di ricollocazione del dipendente preliminarmente alla decisione di procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nel caso specifico della sentenza ci si riferisce ad un datore di lavoro facente parte di un gruppo di imprese (alcune delle quali all’estero) e consente quindi di delineare i limiti dell’obbligo di repechage. In particolare, il lavoratore sosteneva che l’azienda non avesse correttamente adempiuto al preliminare obbligo di valutare la possibilità della sua ricollocazione anche in altre aziende facenti parte del medesimo gruppo, oltre al mancato rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede nell’individuazione del lavoratore da licenziare.

Il giudice di primo grado e la Corte di Appello respingevano le domande del lavoratore che proponeva, quindi, ricorso in Cassazione. Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro non è onerato del solo obbligo di provare la sussistenza in concreto delle ragioni di fatto che lo hanno indotto… [continua sul sito]