L’articolo 3 – Incentivi per la tracciabilita’ dei pagamenti – del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilita’ dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. […]”.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972).
Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti… [continua sul sito]
