Per la verifica sul possesso della certificazione verde l’unico metodo di verifica ammesso è quello dell’uso dell’apposita APP, messa a disposizione gratuitamente e scaricabile su un qualsiasi smartphone.

La prima domanda che sorge è: per gli operatori economici e per i privati che hanno alle dipendenze colf e badanti è quindi stato istituito indirettamente per legge l’obbligo di acquistare e, soprattutto saper utilizzare, uno smartphone? La nonnina di 90 anni compiuti dovrà delegare formalmente la nipote ad effettuare la verifica della propria badante?

Un altro nodo da sciogliere è l’intreccio tra tutela dei dati personali e verifica del certificato verde: ad esempio nel mio studio con una certa frequenza accedono, oltre dipendenti e collaboratori, il tecnico della macchina erogatrice di bevande, l’elettricista, il programmatore etc.etc., tutte le volte che entrano debbo effettuare la verifica? Le risultanze dell’uso dell’ APPVerificaC19 sono, come suggerito dal Garante Privacy nel proprio parere, dati “minimizzati”, cioè cognome e nome, data di nascita ed il segnale “verde” di validità, nessun altro dato.

Se invece mi viene esibito… [continua sul sito]

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità… [continua sul sito]