Com’è noto  l’ INPS sosteneva che la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti nelle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti fosse costituita da tutti i redditi di impresa, comprendendo in tali redditi anche la quota del reddito dichiarato fiscalmente da società a responsabilità limitata,  anche nel caso in cui tali utili non fossero oggetto di distribuzione  (cfr. la Circolare Inps 102 del 12 giugno 2003 – paragrafo 2); norma assolutamente assurda poiché si andavano a sottoporre a contribuzione redditi che non sono certo classificabili tra i redditi di impresa ma bensì tra i redditi di capitale.

Ne nasceva, nel corso degli anni, un rilevante e corposo contenzioso tra iscritti che detenevano partecipazioni in più di una società a responsabilità limitata  in quanto solo in una di esse, eventualmente, il socio avrebbe potuto prestato la propria opera lavorativa con carattere di continuità e prevalenza, oppure tra titolare di ditta individuale che deteneva partecipazioni anche in una s.r.l., mentre l’Inps indicava che formavano base imponibile per l’obbligo di contribuzione anche gli utili  “maturati ma non riscossi”… [continua sul sito]

Posticipare la nomina del collegio sindacale in un’ottica di semplificazione dei processi societari: auspicabile venga accordata alle società la possibilità di nominare l’organo di controllo anche successivamente alla scadenza nell’art.379, terzo comma, del Codice della crisi.

È la proposta riportata in una nota della Fondazione nazionale dei commercialisti, che riferisce sulle interlocuzioni tenutesi tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituzioni e Ministero.

Così la nota, in un passaggio dedicato al nuovo articolo 2477: “Stando a quanto recita l’art. 2477, quinto comma, c.c. l’assemblea, chiamata ad approvare il bilancio in cui viene superato almeno uno dei nuovi limiti individuati nel secondo comma, dovrebbe provvedere entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio alla nomina dell’organo di controllo o del revisore”. Termine in apparenza perentorio che però, secondo la nota, “non trova applicazione per le prime nomine che si rendano necessarie a seguito dei mutati parametri di riferimento che impongono obbligatoriamente la nomina dell’organo di controllo o del revisore, dal momento che… [continua sul sito]