L’Agenzia delle Entrate sta inviando ad alcuni dei nostri assistiti inviti all’adempimento spontaneo derivante dall’incrocio dei dati con lo  spesometro fornitori.

L’ Agenzia delle Entrate mette a confronto le operazioni imponibili dichiarate dalla Società che definiremo XXX con le comunicazioni ricevute dai clienti di questa, che chiameremo CLIENTE, riferendosi alle operazioni imponibili (quelle risultanti dai righi VE24 + VE37 +VE39), non sono quindi comprese nelle operazioni imponibili, ad esempio, quelle soggette a reverse charge.

Tra l’altro nell’invito all’adempimento spontaneo si ha modo di leggere che….. dai dati delle fatture elettroniche da lei inviate (nel 2018 non esistevano le fatture elettroniche!) e nel prospetto di dettaglio allegato all’invito documentate da fatture elettroniche da lei emesse.

Prendendo atto delle situazioni che sotto vengono esemplificate si ha modo di constatare che lo spesometro ha fallito il proprio scopo, l’invito all’adempimento spontaneo non può comportare l’obbligo in capo al contribuente di ricostruire analiticamente per ogni cliente l’ammontare delle operazioni imponibili o non soggette ad… [continua sul sito]

La società “AMICI GUIDO E C. S.n.c.”, con sede in Milano, deve presentare istanza di insinuazione al passivo del fallimento “BETA S.R.L.” ed ha interesse ad ottenere l’ammissione con privilegio artigiano ex art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c. poiché nel caso specifico le probabilità di incasso del credito sarebbero pari al 100 %.
Il credito vantato alla data del fallimento è di €. 100.000,00 per forniture effettuate e interessi moratori: 90.000,00 per sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo esecutivo ed € 10.000,00 per interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 (come precisato in ingiunzione del Tribunale di Milano) maturati sul capitale alla data del dichiarato fallimento e tali importi si vorrebbero chiedere in via privilegiata, oltre ad €. 2.000,00 a titolo di spese legali, da chiedere in via chirografaria.
Con sentenza del 05.06.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società “BETA S.R.L.” ed è opportuno ora, nel presentare l’istanza di ammissione al passivo, verificare la sussistenza dei requisiti di riconoscibilità del privilegio artigiano per poter trovarsi pronti a sostenere le proprie ragioni, se sono tali, eventualmente anche… [continua sul sito]