L’adeguamento degli statuti alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore (CTS) – impone di prevedere la nomina, al superamento di alcuni limiti, di un organo di controllo (monocratico o collegiale) e del revisore legale dei conti. Nello specifico, l’articolo 30 del CTS prevede l’obbligo per le fondazioni di nominare un organo di controllo, anche monocratico, in ogni caso, indipendentemente dall’attività svolta, mentre per gli enti associativi l’obbligo di nomina è previsto soltanto qualora siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

 

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
 

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile (requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale delle società). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Inoltre, si applicano le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del codice civile).

Il successivo articolo 31 stabilisce poi la nomina… [continua sul sito]

Uno degli aspetti qualificanti ed innovativi in materia di Enti del terzo settore concerne l’introduzione di obblighi di bilancio uniformi e codificati; il Codice del Terzo settore (il D.lgs. n. 117/2017) prevede specifiche norme in materia (in particolare con gli articoli 13 e 48) regolanti le modalità secondo cui i bilanci devono essere redatti e le scadenze entro le quali gli stessi devono essere depositati presso il Registro unico del terzo settore (il RUNTS). Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 (pubblicato in GU n. 102 del 18 aprile 2020) introduce gli schemi di sintesi obbligatori, le regole cui attenersi e, all’articolo 3 la previsione secondo cui gli obblighi diventano cogenti con effetto dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, cioè, nei casi più frequenti, dal bilancio riferito all’esercizio 2021 che si redigerà l’anno prossimo. Consapevoli di tale fatto si può comunque valutare se sia opportuno anticipare l’utilizzo degli schemi, ovviamente agendo in via facoltativa.
 

Si approssima,… [continua sul sito]