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L’organo di controllo negli enti ETS

L’adeguamento degli statuti alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore (CTS) – impone di prevedere la nomina, al superamento di alcuni limiti, di un organo di controllo (monocratico o collegiale) e del revisore legale dei conti. Nello specifico, l’articolo 30 del CTS prevede l’obbligo per le fondazioni di nominare un organo di controllo, anche monocratico, in ogni caso, indipendentemente dall’attività svolta, mentre per gli enti associativi l’obbligo di nomina è previsto soltanto qualora siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

 

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
 

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile (requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale delle società). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Inoltre, si applicano le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del codice civile).

Il successivo articolo 31 stabilisce poi la nomina… [continua sul sito]