Dall’inizio del 2020 uno dei temi centrali che riguardano il mondo del lavoro è il dialogo sul cosiddetto smart working che ha il potenziale di stravolgere la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e, sebbene il concetto non sia nuovo, solo nel 2020 si stanno realmente testando i pro e contro di questa modalità di lavoro. Si riporta una sintesi dei principali aspetti che riguardano tema al fine di chiarire quali sono gli step necessari per predisporre le aziende alla cosiddetta trasformazione digitale.

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Il dialogo sullo smart working sembra tendere verso una preponderanza dei vantaggi rispetto agli svantaggi. I principali benefici riconosciuti per lo smart working coinvolgono le aziende, i lavoratori e l’ambiente.

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E’ riconosciuta la facoltà di chiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato solo se si procede per entrate tributarie. E’ questo il principio emerso dalla lettura di un orientamento giurisprudenziale che valuta negativamente la legittimità della procedura di assegnazione dell’immobile promossa da Agenzia entrate-Riscossione in presenza di debiti erariali e non.
Ambito normativo
L’esito infruttuoso di vendite immobiliari determina la richiesta dell’Agente di Riscossione al Giudice dell’esecuzione, dell’assegnazione dell’immobile allo Stato. Il co. 3, art. 85 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, dispone infatti che, a seguito della fissazione della vendita all’asta, se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra:
– il prezzo base del terzo incanto e
– la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.
Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il… [continua sul sito]

E’ riconosciuta la facoltà di chiedere l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato solo se si procede per entrate tributarie. E’ questo il principio emerso dalla lettura di un orientamento giurisprudenziale che valuta negativamente la legittimità della procedura di assegnazione dell’immobile promossa da Agenzia entrate-Riscossione in presenza di debiti erariali e non.
Ambito normativo
L’esito infruttuoso di vendite immobiliari determina la richiesta dell’Agente di Riscossione al Giudice dell’esecuzione, dell’assegnazione dell’immobile allo Stato. Il co. 3, art. 85 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, dispone infatti che, a seguito della fissazione della vendita all’asta, se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra:
– il prezzo base del terzo incanto e
– la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.
Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il… [continua sul sito]