Dal Registro dei Provvedimenti del Garante per la Tutela dei Dati Personali n. 74 del  2 marzo 2023 (vedi anche la newsletter del Garante del 17 aprile 2023). 
L’ ASL di Bari “apriva” una pagina del proprio sito internet denominata “Parlano bene di noi”  nei quali inseriva i complimenti e gli elogi ricevuti da pazienti, consistenti in copie scansionate dei documenti ricevuti (lettere, e mail etc.) e nella quale totalità dei casi era possibile identificare il paziente in quanto i dati anagrafici erano stati cancellati in modo approssimativo con un pennarello nero – o con il “bianchetto” -che tuttavia non impediva di leggere le parti oscurate. Ovviamente il paziente, nel “complimentarsi” faceva riferimento, ad esempio, all’intervento subito, alle diagnosi ed alle prestazioni ricevute, alle anamnesi. 
Il Garante ha quindi richiesto informazioni all’ASL di Bari che ha comunicato di aver adottato misure correttive, consistenti nel disporre l’immediata rimozione dei documenti contenenti gli elogi pubblicati; disporre al personale il divieto di oscuramento dei dati con il pennarello; definire una procedura interna che prevede l’estrazione dal documento… [continua sul sito]

Ordinanza ingiunzione del Garante del 10 giugno 2021

La vicenda

L’odontoiatra XX consegnava al paziente Y, prima di eseguire qualsiasi cura, un questionario anamnesico nel quale veniva richiesto, tra l’altro, di indicare se si ha avuto o si sospetta di avere malattie infettive, quali tubercolosi, epatite (a-b-c) e HIV (Aids); il paziente compilava il questionario indicando di essere positivo all’HIV e l’odontoiatra XX avvertiva quindi il paziente Y di non poter prestare alcuna attività professionale in quanto “la sua diagnosi di sieropositività all’HIV non gli permetteva di scongiurare un possibile contagio del personale e degli altri pazienti”; il paziente Y presentava quindi un reclamo al Garante.

In fase di istruttoria ed in fase di audizione presso il Garante l’odontoiatra XX sosteneva di non aver eseguito ancora cure nei confronti del paziente e che il questionario era propedeutico alla successiva fase di cura.

Il Garante  osserva e condivido pienamente che

tuttavia, si rileva che la predetta attività di cura non è stata, in concreto, realizzata, considerato che lo specialista ha comunicato al paziente… [continua sul sito]