(Corte di Cassazione – V sezione penale – sent. 1311/2021) 

Non sono rari i casi che si riscontrano di accesso a sistemi ed a Banche Dati “abusivi”, non finalizzati ai compiti cui è preposto chi accede pur essendo magari legittimato, in ragione del proprio ufficio, l’accesso ai sistemi, senza violazioni di password o credenziali, spesso attuato per pura “curiosità” ma con successiva diffusione dei dati. E’ ancora latente il concetto del rispetto dei dati personali e della riservatezza delle persone, in passato abbiamo assistito a diffusioni temporanee di dati delle dichiarazioni dei redditi, durate alcune ore ed occorre un’educazione al rispetto dei dati, anche se non “particolari” o “sensibili”, specie tra i giovani: ad esempio per diffondere ad un terzo un numero di cellulare un comportamento corretto sarebbe quello di chiedere al titolare dell’utenza un preventivo consenso, anche telefonico.

Questa la storia del finanziere X che in servizio ad Aosta, abusando della qualità di pubblico ufficiale, si introduceva nel sistema dell’anagrafe tributaria e dell’Aci, rilevando migliaia di notizie concernenti la sfera privata di superiori e colleghi, utilizzando… [continua sul sito]

Il reato di diffamazione comprende anche le ipotesi di offesa alla memoria della persona del defunto. Il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.) può essere commesso anche nei confronti di una persona morta. Quindi se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, possono proporre querela i prossimi congiunti (art. 597 cpv). Si intendono per tali gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
Il diritto di proporre per l’offesa alla memoria di un defunto trova la sua ratio giustificativa nel diritto dei prossimi congiunti a vedere tutelata la reputazione del defunto, estendendosi il pregiudizio dell’arrecata offesa alla dignità degli stessi prossimi congiunti. Costoro sono legittimati a costituirsi parte civile in quanto subiscono un danno diretto ed immediato dal reato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21209 del 3 maggio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, un soggetto aveva querelato un altro soggetto, ritenendo che questi avesse offeso la memoria di un suo prossimo congiunto (un parente stretto), che era morto prima che potesse presentare… [continua sul sito]