Agenzia delle entrate – Riscossione non può applicare il fermo su un’auto cointestata se tutti i proprietari non sono debitori con il Fisco. La giurisprudenza delle corti di merito è concorde nella tutela del co-intestatario che risulta totalmente estraneo all’inadempimento tributario. A pieno regime l’infernale macchina della riscossione per i contribuenti decaduti dalla pace fiscale. Notificate le prime intimazioni di pagamento, in alcuni casi Agenzia Entrate – Riscossione ed i Concessionari per la riscossione delle imposte locali, hanno già attivato, in tempi record, le procedure esecutive e cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Si ha notizia che vengano eseguiti provvedimenti di fermo amministrativo su autoveicoli in comproprietà anche se uno solo degli intestatari risulta debitore verso l’Erario o per tributi locali, con relativa trascrizione del fermo amministrativo al PRA.
Il provvedimento cautelare di riscossione coattiva determina quindi l’indisponibilità del mezzo – e quindi l’impossibilità a circolare – non solo per il debitore dell’Agente di riscossione, ma anche per l’altro proprietario che non ha debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali e/o contributi previdenziali, eccetera.
LA POSIZIONE DEGLI AGENTI di RISCOSSIONE
Secondo la posizione avanzata da alcuni dirigenti degli Enti di Riscossione, se il comproprietario in bonis intestatario del mezzo… [continua sul sito]

