Agenzia delle entrate – Riscossione non può applicare il fermo su un’auto cointestata se tutti i proprietari non sono debitori con il Fisco. La giurisprudenza delle corti di merito è concorde nella tutela del co-intestatario che risulta totalmente estraneo all’inadempimento tributario. A pieno regime l’infernale macchina della riscossione per i contribuenti decaduti dalla pace fiscale. Notificate le prime intimazioni di pagamento, in alcuni casi Agenzia Entrate – Riscossione ed i Concessionari per la riscossione delle imposte locali, hanno già attivato, in tempi record, le procedure esecutive e cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Si ha notizia che vengano eseguiti provvedimenti di fermo amministrativo su autoveicoli in comproprietà anche se uno solo degli intestatari risulta debitore verso l’Erario o per tributi locali, con relativa trascrizione del fermo amministrativo al PRA.

Il provvedimento cautelare di riscossione coattiva determina quindi l’indisponibilità del mezzo – e quindi l’impossibilità a circolare – non solo per il debitore dell’Agente di riscossione, ma anche per l’altro proprietario che non ha debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali e/o contributi previdenziali, eccetera.

LA POSIZIONE DEGLI AGENTI di RISCOSSIONE

Secondo la posizione avanzata da alcuni dirigenti degli Enti di Riscossione, se il comproprietario in bonis intestatario del mezzo… [continua sul sito]

Per espressa previsione normativa, sono nulle le ganasce fiscali apposte su veicoli di imprenditori e professionisti che siano in grado di dimostrare la del bene nell’esercizio dell’attività.

La produzione d’idonea documentazione di supporto, corredata da giustificazioni sull’utilizzo del mezzo, consente di ottenere la cancellazione del fermo così come previsto dall’art. 86, D.P.R. 29/09/1973 modificato dall’art. 52, co. 1, lettera m-bis) D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. Decreto “del Fare”).
Ci si chiede cosa accada se il provvedimento di fermo amministrativo riguardi la vettura di un lavoratore dipendente, pubblico o privato, allorquando il mezzo di trasporto sia indispensabile per la produzione del reddito.

Nel silenzio del Legislatore e della prassi amministrativa, a nostro parere, non si può non pervenire, in via meramente interpretativa, ad una soluzione che privilegi il rispetto del principio generale di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 e 53 della Costituzione, che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti per situazioni analoghe.

A tale riguardo si segnala… [continua sul sito]