Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello aveva chiarito che:

la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica… [continua sul sito]

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello aveva chiarito che:

la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica,… [continua sul sito]

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 del 20 agosto 2020 (creata il 20 agosto alle ore 18:30 – con scadenza ultima dei versamenti in genere entro il 21 agosto) ha fornito l’interpretazione delle modalità di esonero dal versamento del saldo IRAP 2020, esonero concesso per la quasi totalità dei contribuenti (inclusi gli enti non commerciali [1,2,3]- vedasi pag. 10 della circolare – per i contribuenti esclusi vedasi pag. 8 della circolare) ed anche per il 1° acconto 2021, disposti dal D.L. 19.5.2020 n. 34 e convertito dalla Legge 17.72020 n. 77.
In particolare il punto 1.4. della Circolare indica con riferimento all’esonero dal versamento del saldo irap 2019 che l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione relativa all’anno 2018 non ancora utilizzato in compensazione “esterna” tramite mod. F24 o interna, non va considerato nella determinazione del versamento a saldo (per il quale è previsto l’esonero di cui sopra) in quanto il conteggiarlo corrisponderebbe al versamento che, in forza dell’esonero di cui sopra, non è dovuto.
Sull’argomento risulta interessante la lettura dell’articolo pubblicato su Norme & Tributi Plus Fisco del 25 agosto 2020… [continua sul sito]