Con la Circolare n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti attraverso risposte a vari quesiti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del DL 34/2020 del 19.05.2020, che prevede una disciplina iva agevolata per le cessioni di beni ritenuti necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ossia esenzione da iva – con diritto alla detrazione dell’imposta – per le cessioni dei predetti beni sino al 31.12.2020 e assoggettamento ad aliquota iva pari al 5% per quelle effettuate a decorrere dal 01.01.2021).

Di seguito si riporta l’estratto del comma 1 dell’art. 124 in cui appunto vengono individuati i beni in oggetto:
“…ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo… [continua sul sito]

L’articolo 124 del D.L. 34/2020 dispone l’esenzione iva e l’ assoggettamento ad iva con aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021 dei “detergenti disinfettanti per mani”; il successivo articolo 125 dell D.L. 34/2020 introduce un credito di imposta per “acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti”.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) definisce “Detergente come qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano” (e precisa che rientrano nella definizione di detergente le preparazioni ausiliarie per lavare destinate all’ammollo, al risciacquo o candeggio degli indumenti, ammorbidenti per tessuti etc.)
L’articolo 124 sull’esenzione iva praticamente non esiste in quanto dispone tale esenzione su un prodotto che non esiste, un detergente per mani non può esistere, il termine detergente non comprende le attività di lavaggio e pulizia del corpo umano; può esistere un disinfettante ma il testo di legge indica “detergenti disinfettanti”, senza congiunzioni, senza virgole etc., tutt’altra cosa se si fosse scritto nel testo di legge… [continua sul sito]