Il contratto di prestazione occasionale è utilizzato per avvalersi di servizi lavorativi di natura saltuaria, la cui durata limitata non giustificherebbe l’impiego di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Recentemente, la normativa in materia è stata aggiornata e pertanto procediamo con una sintesi delle caratteristiche di questa interessante forma contrattuale.
Lavoro Autonomo Occasionale vs Contratto di Prestazione Occasionale
La prestazione occasionale può essere autonoma o regolata tramite un contratto di prestazione occasionale. Nonostante le apparenti somiglianze, ci sono delle importanti distinzioni. Il lavoro autonomo occasionale ha un limite di compenso massimo di 5.000 euro, non ci sono restrizioni alla durata minima della prestazione, e il compenso è netto entro tali limiti. D’altro canto, il contratto di prestazione occasionale ha un tetto di compenso più elevato (fino a 15.000 euro), tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a pagare una quota di contributi sull’importo e la prestazione giornaliera deve avere una durata minima.
Nonostante la natura più flessibile di questi contratti, la legge regola rigorosamente la procedura di attivazione… [continua sul sito]

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Le novità riguardano specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento n.166579/2020 dell’Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.
In particolare le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.
Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.
E’ richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).
Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento… [continua sul sito]