
In particolare le disposizioni regionali denunciate prevedono che "La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario".
Tale disposizione violerebbe, secondo i giudici rimettenti, gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, in quanto in contrasto con la norma di cui all'articolo 5, comma 36 (oggi 37), del Decreto Legge n. 953/1982, che invece prevede una espressa esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel caso di perdita di possesso e/o indisponibilità del mezzo ("La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri... [continua sul sito]