La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo… [continua sul sito]