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Dispositivi di protezione individuale – credito d’imposta e aiuti alle imprese

L’articolo 30 del D.L. 23/2020 ha esteso quanto previsto per il credito d’imposta relativo alle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del D.L 18/2020, in termini di misure e limiti di spesa (ossia nella misura pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020), “…anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.
Una definizione di DPI viene fornita dall’articolo 74 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

A titolo esemplificativo e non… [continua sul sito]