
Il Curatore fallimentare non assume mai la qualifica di legale rappresentante del soggetto fallito (persona fisica o società), né è responsabile per i debiti di quest'ultimo. Egli agisce unicamente in veste di ausiliario del Giudice per la liquidazione dell'attivo e la ripartizione del ricavato tra i creditori aventi diritto nel rispetto della par condicio creditorum.
Solo in relazione a tale ruolo diventa sostituto del fallito, con i poteri e le finalità stabiliti dalla legge fallimentare.
Il fallimento determina lo spossessamento generale dei beni in capo al debitore, nell'interesse dei creditori, al fine del soddisfacimento degli stessi in modo concorsuale. A tale... [continua sul sito]